Con riferimento alla disciplina in materia di appalti, il citato decreto ha eliminato le parti dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 che prevedevano:
- il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori nonché la possibilità, per il committente convenuto in giudizio, di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- la facoltà dei contratti collettivi nazionali di derogare a tale disciplina, mediante l’individuazione di metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti.
Dal 17.3.2017, pertanto, il lavoratore può rivalersi direttamente sul committente per il riconoscimento dei pagamenti della retribuzione e dei relativi contributi, anche prima dell’appaltatore, e, in tal caso, egli dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti.
Per il committente viene comunque fatto salvo il diritto di agire, in un secondo momento, per ottenere il rimborso dall’appaltatore e/o dai subappaltatori di quanto pagato al lavoratore.
L’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 – così come modificato dall’art. 2 del DL 25/2017 – al fine di garantire una tutela ai lavoratori del settore privato impiegati negli appalti di opere e servizi, non consente più alla contrattazione collettiva di poter operare deroghe al vincolo di solidarietà che vede il committente obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori:
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR (relativamente alle sole quote maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto);
- i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Inoltre, con l'intervento del DL 25/2017, il lavoratore non è più obbligato a convenire in giudizio, unitamente al committente, anche l'appaltatore e i subappaltatori.
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Per l'inadempimento delle obbligazioni retributive e contributive, quindi:
- in caso di semplice appalto sono responsabili in solido tra loro il committente e l'appaltatore;
- in caso di subappalto, risponde sia il committente – anche se non legato da rapporti contrattuali diretti con il subappaltatore cui afferiscono le obbligazioni inadempiute – sia l'appaltatore, che assume nei confronti del proprio subappaltatore la veste di committente.
Infine, il medesimo art. 29 del DLgs. 276/2003 stabilisce che il vincolo della solidarietà in questione potrà essere attivato dal lavoratore entro e non oltre due anni dalla cessazione dell'appalto o, in presenza di subappaltatori, del subappalto.