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Trasferimento: c'è un limite di tempo per la contestazione?

La Legge ha recentemente introdotto dei termini di decadenza per l’impugnazione del provvedimento con cui il datore di lavoro dispone il trasferimento del lavoratore da una sede a un’altra.
Il trasferimento del lavoratore consiste in uno spostamento definitivo e senza limiti di durata da una sede di lavoro ad un’altra [1] a differenza, per esempio, della trasferta che, invece, consiste in uno spostamento solo temporaneo.
Il trasferimento dei lavoratori è regolato rigidamente dalla normativa [2]. Più precisamente, [3] dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”.
I trasferimenti, quindi, devono essere motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e avvenire obbligatoriamente da unità produttiva ad un’altra unità produttiva nell’ambito della stessa azienda.
In altre parole,il trasferimento presuppone che nonostante la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, resti invariato il datore di lavoro, a differenza dell’istituto del distacco in cui il lavoratore opera presso un datore di lavoro diverso.
In ogni caso, per giurisprudenza costante, un lavoratore può essere trasferito solo a condizione che l’azienda sia in presenza e possa dimostrare le seguenti cose:
- l’impossibilità e/o inutilità dell’impiego di tale lavoratore nella sede di provenienza;
- la necessità e/o opportunità della presenza di quel lavoratore, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
- la serietà e ragionevolezza delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel lavoratore e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni.
La verifica della legittimità del trasferimento, peraltro, si deve limitare all’accertamento della sussistenza delle predette ragioni tecniche, organizzative e produttive, mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro tra diverse soluzioni organizzative adottabili, che riguardano questo o quel lavoratore ovvero questo o quel reparto.
In altre parole deve essere oggettiva e vera la necessità di procedere ad una modifica dell’organizzazione aziendale ma rimane assolutamente nella discrezionalità dell’azienda medesima il modo con cui da corso alla modifica stessa.
In ogni caso, se il lavoratore a cui è stato comandato il trasferimento ritiene che i presupposti stabiliti dalla legge non siano presenti nel suo caso, può impugnare il trasferimento.
In particolare, la nuova disciplina prevede che [4]:
- entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento, il lavoratore deve impugnare il trasferimento;
- impugnato per tempo il trasferimento, il lavoratore ha 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
- in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
Bisogna sottolineare che il termine dei 60 giorni è a pena di decadenza. Ciò significa che se il lavoratore non impugna il provvedimento entro quel lasso di tempo, il trasferimento diventa definitivo.
[1] Cass. Civ. n. 2681 del 23/04/1985.
[2] Cod. Civ. art 2103.
[3] Cod. Civ. art. 2103.
[4] L. n.183 del 04/11/2010.